Statuto dell'associazione
(in vigore dal 6 luglio 2002)
Art. 1 – È costituita l’Associazione denominata “Il Saggiatore musicale”; essa ha sede in Bologna, presso il Dipartimento di Musica e Spettacolo dell’Università di Bologna.
Art. 2 – L’Associazione è una libera istituzione culturale senza fine di lucro, la quale si propone come scopo la promozione di iniziative culturali, editoriali, didattiche e formative nel campo della musicologia.
Art. 3 – Nell’ambito del raggiungimento del proprio scopo, l’Associazione, tra le sue attività potrà curare direttamente o indirettamente, la pubblicazione di un periodico denominato «Il Saggiatore musicale».
A tal fine potrà costituire comitati tecnici e gruppi di lavoro (quali un Comitato direttivo del periodico con annessa Segreteria di redazione) valendosi di collaborazioni volontarie per periodi di durata prestabilita.
L’Associazione potrà svolgere e promuovere sia direttamente sia mediante specifici rapporti di committenza qualsiasi attività – anche per conto di altri Enti, Società o Istituti – aventi comunque attinenza con il settore della musicologia.
Art. 4 – Il patrimonio dell’Associazione è costituito:
- da qualsiasi tipo di finanziamento, elargizione, donazione e lascito che sarà fatto a favore dell’Associazione da qualunque ente o persona fisica o giuridica;
- dalle eccedenze attive di bilancio che il Consiglio direttivo potrà determinare di destinare annualmente all’incremento del patrimonio.
Art. 5 – L’Associazione trae i mezzi finanziari per il suo mantenimento:
- dai proventi del patrimonio;
- dalle eventuali quote di iscrizione dei soci;
- dal ricavato delle attività svolte dall’Associazione, ivi comprese la riproduzione, la commercializzazione e lo scambio di materiale a stampa;
- da eventuali sovvenzioni, contributi di persone fisiche e/o di Enti pubblici e privati;
- da qualunque altro introito realizzato dall’Associazione nell’ambito della sua attività.
Art. 6 – Possono essere soci dell’Associazione persone fisiche e giuridiche di qualunque tipo. L’ammissione a socio, su richiesta dell’interessato, è deliberata insindacabilmente dal Consiglio direttivo.
Art. 7 – L’Associazione è costituita da soci che si distinguono nelle seguenti categorie:
- Fondatori
- Ordinari
- Sostenitori
- Sono Soci fondatori le persone che sono intervenute nell’atto costitutivo o coloro che saranno cooptati dal Consiglio direttivo con tale qualifica. Per tale categoria di soci non è applicabile il disposto dei punto b) dell’art. 10 del presente Statuto.
- Sono Soci ordinari e sostenitori le persone fisiche o giuridiche che siano interessate al perseguimento degli scopi sociali, ne facciano domanda e siano accettati dal Consiglio direttivo.
I Soci ordinari e sostenitori dovranno versare una quota associativa fissata annualmente dal Consiglio direttivo.
Tutti i soci sono tenuti a versare annualmente le quote stabilite per le varie categorie.
Art. 8 – Sono organi dell’Associazione:
- l’Assemblea generale dei soci;
- l’Assemblea dei Soci fondatori;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- il Segretario-Tesoriere;
- il Collegio dei Probiviri.
Art. 9 – L’Assemblea generale è formata da tutti gli iscritti all’Associazione ed è convocata, almeno una volta all’anno, dal Presidente o dal Vice Presidente.
Art. 10 – L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione, e, in caso di impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza di esso, da persona eletta dall’Assemblea stessa.
Spetta in particolare all’Assemblea generale:
- deliberare sugli affari iscritti all’Ordine del giorno;
- revocare i soci, sentito l’interessato;
- nominare il Collegio dei Probiviri;
- discutere le modifiche dello Statuto e del Regolamento proposte dal Consiglio direttivo.
Art. 11 – Le riunioni dell’Assemblea generale, in prima convocazione, sono valide con la partecipazione della metà più uno dei componenti e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.
Le relative deliberazioni sono sempre adottate a maggioranza di voti.
I soci che non possono intervenire di persona all’Assemblea generale possono farsi legittimamente rappresentare, con delega scritta, da uno dei soci presenti.
Ciascun socio non può essere portatore di più di una delega.
Art. 12 – L’Assemblea dei Soci fondatori si riunisce almeno una volta all’anno per offrire utili indicazioni alla gestione culturale e amministrativa dell’Associazione.
Art. 13 – Il Consiglio direttivo è composto da cinque membri, eletti dai Soci con le procedure di voto stabilite dall’art. 22. Almeno tre dei cinque membri del Consiglio direttivo devono essere Soci fondatori.
Essi durano in carica cinque anni e possono essere rieletti.
Il Consiglio direttivo elegge nel proprio seno il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario-Tesoriere.
Qualora lo ritenga necessario ed opportuno, il Consiglio direttivo può nominare Comitati tecnici e Gruppi di lavoro che agiranno in totale autonomia operativa, dovendo peraltro rispondere del proprio operato al Consiglio direttivo.
Se nel corso del quinquennio di carica viene a mancare per una ragione qualsiasi un componente del Consiglio direttivo di nomina dell’Assemblea, il Consiglio provvede alla cooptazione di altro membro, che durerà in carica fino allo scadere del mandato del Consiglio.
Art. 14 – Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente quando questi lo ritiene opportuno o su richiesta scritta e motivata di due dei suoi membri e in ogni caso almeno due volte all’anno. Il Consiglio è validamente convocato quando sono presenti almeno la metà dei suoi membri, e delibera a maggioranza semplice. In caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede la seduta.
Al Consiglio direttivo spettano:
- la scelta dei Programmi scientifici e delle iniziative culturali ed editoriali;
- la stipulazione di convenzioni o contratti con Enti o Istituzioni, senza necessità di approvazioni o ratifiche assembleari;
- la redazione e l’approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo;
- la nomina del Presidente e del Vice Presidente;
- la nomina del Segretario-Tesoriere dell’Associazione;
- l’assunzione ed il licenziamento dell’eventuale personale dipendente;
- la nomina di eventuali Comitati tecnici e Gruppi di lavoro;
- la proposta di eventuali modifiche dello Statuto e del Regolamento, da sottoporre alla discussione dell’Assemblea, indi al voto dei soci, infine al voto dei Soci fondatori;
- qualsiasi altra facoltà che non sia – in virtù di legge e del presente statuto – riservata alla competenza dell’Assemblea.
Il Consiglio direttivo può conferire con propria deliberazione deleghe e poteri di rappresentanza ad altri Consiglieri per la trattazione di determinati affari.
Art. 15 – Il Presidente ha la firma sociale e la rappresentanza dell’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, presiede il Consiglio direttivo e l’Assemblea degli associati; provvede all’esecuzione delle deliberazioni dei predetti organi.
Art. 16 – Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento di questi, con tutti i poteri di cui dispone il Presidente.
Art. 17 – Il Segretario-Tesoriere provvede alla tenuta dei libri e alla gestione tecnico amministrativa dell’Associazione.
Art. 18 – Il Collegio dei Probiviri, composto da tre membri nominati dall’Assemblea, dei quali almeno uno fra i Soci fondatori, vigila sulla corretta applicazione dello Statuto, decide delle controversie fra i soci e l’Associazione ed esercita un controllo sulla buona tenuta della contabilità potendo a tal fine effettuare verifiche ed ispezioni dei relativi libri.
Il Collegio, in caso di controversia, deciderà ex bono et aequo, senza formalità procedurali e con giudizio inappellabile.
Art. 19 – Le modifiche di Statuto si effettuano con il voto favorevole di almeno i due terzi dei soci, convalidato dal voto di almeno la metà dei Soci fondatori, previa discussione delle proposte di modifica da parte dell’Assemblea generale (art. 9).
Art. 20 – L’Associazione può sciogliersi soltanto con il voto favorevole di almeno i due terzi dei soci, convalidato dal voto di almeno la metà dei Soci fondatori, previa deliberazione dell’Assemblea generale, presa col voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti, e di almeno la metà dei Soci fondatori.
Art. 21 – In caso di scioglimento dell’Associazione la destinazione di tutti i suoi beni, mobili e immobili, sarà decisa dall’Assemblea generale su proposta del Consiglio direttivo.
Nei casi previsti dall’art. 27 del Codice civile, tutto il patrimonio passerà all’Ente o alla persona che saranno stati designati dall’Assemblea generale nei modi di legge.
Art. 22 – Le procedure di voto riservate ai soci e ai Soci fondatori, per l’elezione del Consiglio direttivo (art. 13), per la modifica dello Statuto e del Regolamento (art. 19) e per lo scioglimento dell’Associazione (art. 20), si svolgono per via epistolare o telematica.
Utima modifica: 08/04/2005
tel. 051.2092000 - fax 051.2092001 - e-mail: segreteria@saggiatoremusicale.it

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