Statuto dell’associazione

Art. 1 – È costituita l’Associazione denominata “Il Saggiatore musicale”; essa ha sede in Bologna, presso il Dipartimento delle Arti dell’Università di Bologna.
 
Art. 2 – L’Associazione è una libera istituzione culturale senza fine di lucro, la quale si propone come scopo il perseguimento di finalità di solidarietà sociale, in particolare mediante la promozione di iniziative culturali, editoriali, didattiche e formative nel campo della musicologia.
L’Associazione si ispira per il suo funzionamento ai principi di trasparenza e democraticità, garantendo a tutti gli associati uguali diritti e doveri.
 
Art. 3 – Nell’ambito del raggiungimento del proprio scopo, l’Associazione, tra le sue attività, potrà curare, direttamente o indirettamente, la pubblicazione di un periodico denominato “Il Saggiatore musicale”.
A tal fine potrà costituire comitati tecnici e gruppi di lavoro (quali un Comitato Direttivo del periodico con annessa segreteria di redazione) valendosi di collaborazioni volontarie per periodi di durata prestabilita.
L’Associazione potrà svolgere e promuovere sia direttamente sia mediante specifici rapporti di committenza qualsiasi attività anche per conto di altri Enti, Società o Istituti, aventi comunque attinenza con il settore della musicologia.
 
Art. 4 – Il patrimonio dell’Associazione è costituito:

  • da qualsiasi tipo di finanziamento, elargizione, donazione e lascito che sarà fatto a favore dell’Associazione da qualunque ente o persona fisica o giuridica;
  • dalle eccedenze attive di bilancio che il Consiglio Direttivo potrà determinare di destinare annualmente all’incremento del patrimonio.

  
Art. 5 – L’Associazione trae i mezzi finanziari per il suo mantenimento:

  • dai proventi del patrimonio;
  • dalle eventuali quote di iscrizione dei soci;
  • dal ricavato delle attività svolte dall’Associazione, ivi comprese la riproduzione, la commercializzazione e lo scambio di materiale a stampa;
  • da eventuali sovvenzioni o contributi di persone fisiche e di Enti Pubblici e Privati;
  • da qualunque altro introito realizzato dall’Associazione nell’ambitodella sua attività.

 
Art. 6 –  È fatto divieto all’Associazione di distribuire utili o avanzi di gestione, che dovranno essere impiegati unicamente per la realizzazionedi attività istituzionali.

Art. 7 –  Possono essere Soci dell’Associazione persone fisiche e persone giuridiche non aventi scopo di lucro che ne facciano domanda dichiarando i dati anagrafici e la condivisione degli scopi associativi.L’ammissione a Socio, su richiesta dell’interessato, è deliberata dal Consiglio Direttivo.
Nel caso in cui la domanda venga respinta, l’interessato potrà presentare ricorso al Presidente. Sul ricorso si pronuncerà in via definitiva l’Assemblea dei Soci alla sua prima convocazione ordinaria. 
 
Art. 8 – L’Associazione è costituita da soci che si distinguono nelle seguenti categorie:

  • Fondatori
  • Ordinari
  • Sostenitori

Sono Soci Fondatori le persone che sono intervenute nell’atto costitutivo e coloro che per il contributo dato allo sviluppo dell’Associazionesaranno investiti di tale qualifica con voto dell’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.
Sono Soci Ordinari e Sostenitori le persone fisiche o giuridiche che siano interessate al perseguimento degli scopi sociali, ne facciano domanda e siano accettate dal Consiglio Direttivo.
Tutti i Soci sono tenuti a versare annualmente, entro i termini stabiliti per regolamento, le quote associative fissate per le varie categorie dal Consiglio Direttivo; tali quote non costituiscono titolo di partecipazionea proventi e non sono trasmissibili, rimborsabili o rivalutabili.
 
Art. 9 – Sono organi dell’Associazione:

  • l’Assemblea Generale dei Soci;
  • il Consiglio Direttivo;
  • il Presidente;
  • il Vice Presidente;
  • il Segretario-Tesoriere;
  • il Collegio dei Probiviri.

 
Art. 10 – L’Assemblea generale è formata da tutti gli iscritti all’Associazione ed è convocata, almeno una volta all’anno, dal Presidente o dal Vice Presidente o quando ne faccia richiesta almeno 1/10 dei soci.
 
Art. 11 – L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in caso di impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza di esso, da persona eletta dall’Assemblea stessa.
Spetta in particolare all’Assemblea generale:

  • deliberare sugli affari iscritti all’Ordine del giorno;
  • revocare i Soci, sentiti gli interessati, ove abbiano tenuto comportamenti contrari alle finalità dell’Associazione;
  • eleggere il Consiglio Direttivo;
  • eleggere il Collegio dei Probiviri;
  • discutere ed eventualmente approvare le modifiche dello Statuto e del Regolamento proposte dal Consiglio Direttivo;
  • approvare il bilancio entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio.

 
Art. 12 – Le riunioni dell’Assemblea generale, in prima convocazione, sono valide con la partecipazione della metà più uno dei soci e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.
L’Assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video-collegati, a condizione che siano rispettati i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Soci. In tal caso, è necessario che:

  • sia consentito al Presidente dell’Assemblea di accertare inequivocabilmente l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
  • in ogni luogo audio/video-collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi e riportate le firme dei partecipanti all’adunanza in quel luogo;
  • sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamentegli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
  • sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno.

Le relative deliberazioni sono sempre adottate a maggioranza di voti, salvo per i casi contemplati agli articoli 19 e 20.
I Soci che non possono intervenire di persona all’Assemblea generale possono farsi legittimamente rappresentare, con delega scritta, da uno dei Soci presenti. Ciascun Socio non può essere portatore di più di una delega.
 
Art. 13 – Il Consiglio Direttivo è composto da cinque membri, eletti dai soci con le procedure di voto stabilite dall’art. 22. Almeno due dei cinque membri del Consiglio Direttivo devono essere eletti fra i Soci Fondatori.
Essi durano in carica tre anni e possono essere rieletti.
Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario-Tesoriere.
Qualora lo ritenga necessario ed opportuno, il Consiglio Direttivo può nominare Comitati Tecnici e gruppi di lavoro che agiranno in totale autonomia operativa, dovendo peraltro rispondere del proprio operato al Consiglio Direttivo.
Se nel corso del triennio di carica viene a mancare per una ragione qualsiasi un componente del Consiglio Direttivo, subentrerà nella carica, fino alla scadenza del mandato in corso, il primo dei non eletti.
 
Art. 14 – Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente quando questi lo ritiene opportuno o su richiesta scritta e motivata di due dei suoi membri e in ogni caso almeno due volte all’anno. Il Consiglio è validamente convocato quando sono presenti almeno la metà dei suoi membri, e delibera a maggioranza semplice.
Al Consiglio direttivo spettano:

  • la scelta dei Programmi scientifici e delle iniziative culturali ed editoriali;
  • la stipulazione di convenzioni o contratti con Enti o Istituzioni, senza necessità di approvazioni o ratifiche assembleari;
  • la redazione e l’approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo, delrendiconto economico-finanziario, dello stato patrimoniale ed eventualmente di una relazione di accompagnamento da presentare all’assemblea ordinaria dei soci per l’approvazione;
  • la nomina del Presidente e del Vice Presidente;
  • la nomina del Segretario-Tesoriere dell’Associazione;
  • l’assunzione ed il licenziamento dell’eventuale personale dipendente;
  • la nomina di eventuali Comitati tecnici e gruppi di lavoro;
  • la proposta di eventuali modifiche dello Statuto e del Regolamento, da sottoporre alla discussione dell’Assemblea, indi al voto dei soci;
  • qualsiasi altra facoltà che non sia – in virtù di legge e del presente statuto – riservata alla competenza dell’Assemblea.

Il Consiglio direttivo può conferire con propria deliberazione deleghe e poteri di rappresentanza a singoli Consiglieri per la trattazione di determinati affari.
 
Art. 15 – Il Presidente ha la firma sociale e la rappresentanza dell’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, presiede il Consiglio direttivo e l’Assemblea degli associati; provvede all’esecuzione delle deliberazioni dei predetti organi.
 
Art. 16 – Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento di questi, con tutti i poteri di cui dispone il Presidente.
 
Art. 17 – Il Segretario-Tesoriere provvede alla tenuta dei libri e alla gestione tecnico-amministrativa dell’Associazione.
 
Art. 18 – Il Collegio dei Probiviri, composto da tre membri eletti dall’Assemblea, dei quali almeno uno fra i Soci fondatori, vigila sulla corretta applicazione dello Statuto, decide delle controversie fra i soci e l’Associazione ed esercita un controllo sulla buona tenuta della contabilità, potendo a tal fine effettuare verifiche ed ispezioni dei relativi libri.
Il Collegio, in caso di controversia, deciderà ex bono et aequo, senza formalità procedurali e con giudizio inappellabile.
 
Art. 19 – Le modifiche di Statuto si effettuano con il voto favorevole di almeno 2/3 degli associati, previa discussione delle proposte di modifica da parte dell’Assemblea Generale (art. 11).
 
Art. 20 – L’Associazione può sciogliersi soltanto con deliberazione dell’Assemblea generale presa con il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati.
 
Art. 21 – In caso di scioglimento dell’Associazione tutti i suoi beni, mobili e immobili, saranno devoluti, con delibera dell’Assemblea generale su proposta del Consiglio Direttivo, ad altra Associazione avente oggetto similare, o a fini di pubblica utilità.
 
Art. 22 – Le votazioni riservate ai Soci per l’elezione del Consiglio direttivo, per la modifica dello Statuto e del Regolamento e per lo scioglimento dell’Associazione si possono svolgere per via telematica od epistolare.