Regolamento

(in vigore dal 6 luglio 2002)


Art. 1
– L’ammissione a socio è deliberata con voto unanime dal Consiglio direttivo. Il Presidente ne dà comunicazione scritta al richiedente entro 30 giorni dalla delibera.

Per tutte le categorie di soci, il Consiglio direttivo stabilisce entro il 30 novembre l’entità delle quote associative per l’anno successivo. Il Segretario-Tesoriere ne dà comunicazione scritta ai soci entro il 31 dicembre successivo.

I soci sono tenuti a versare la quota sociale entro il mese di febbraio dell’anno corrispondente. L’iscrizione è valida soltanto unitamente alla sottoscrizione dell’abbonamento annuale al periodico «Il Saggiatore musicale». Da quest’ultima condizione sono esentati i soci che convivono con altro socio regolarmente iscritto ed abbonato, e i soci cui il Consiglio direttivo disponga di cedere gratuitamente copia del periodico.

I soci che per due anni consecutivi non abbiano versato la quota sociale s’intendono dimessi.


Art. 2
– L’assemblea generale è convocata in seduta ordinaria, di norma, entro il 30 giugno di ciascun anno. Entro la stessa data essa effettua, ogni quinquennio, l’elezione del Collegio dei Probiviri.

L’assemblea è convocata in seduta straordinaria ogni qual volta il Presidente ne ravvisi la necessità. Deve essere egualmente convocata in seduta straordinaria entro sessanta giorni ogni qual volta lo richieda la maggioranza del Consiglio direttivo o un terzo dei soci in regola col pagamento della quota. La richiesta deve essere fatta per iscritto al Presidente e deve indicare i punti che si richiede di mettere all’ordine del giorno.

La lettera di convocazione, recante l’ordine del giorno, è spedita ai soci almeno trenta giorni prima della riunione. Ad essa sarà allegato, quando incomba l’elezione del Collegio dei Probiviri, l’elenco dei soci fondatori, ordinari e sostenitori.

Tra la prima e la seconda convocazione deve trascorrere almeno un’ora.

Per l’elezione del Collegio dei Probiviri, ciascun socio esprime due preferenze, di cui almeno una per un socio fondatore. In caso di parità di voti, prevale il socio più anziano d’età. Nel caso non risultino eletti tutti i componenti, si procede immediatamente ad elezioni suppletive.

Art. 3 – L’assemblea dei soci fondatori è indetta con le stesse modalità dell’assemblea generale.

Il Presidente e il Segretario-Tesoriere, qualora non siano soci fondatori, vi partecipano senza diritto di voto.

Art. 4 – Il Consiglio direttivo, nella sua prima seduta, che viene convocata dal membro più anziano di età entro sessanta giorni dalla data dell’avvenuta elezione, elegge il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario-Tesoriere.

Le sedute del Consiglio vengono indette dal Presidente almeno quindici giorni prima della data fissata, con lettera scritta recante l’ordine del giorno, al quale possono essere aggiunti per motivi d’urgenza nuovi punti soltanto con deliberazione unanime dei presenti.

Ai fini della pubblicazione del periodico «Il Saggiatore musicale», il Consiglio direttivo nomina il Comitato direttivo, il Direttore, la Segreteria di redazione ed eventualmente uno o più comitati di consulenti. Tale nomina viene effettuata entro il mese di marzo dell’anno precedente l’inizio del mandato, che ha durata triennale.


Art. 5
– L’elezione del Consiglio direttivo si svolge per corrispondenza epistolare o telematica.

Nella procedura epistolare, almeno trenta giorni prima della scadenza elettorale fissata dal Presidente nel corso del mese di giugno dell’anno in cui cade il rinnovo delle cariche elettive, e comunque prima della data prevista per l’assemblea generale di quello stesso anno, ad ogni socio in regola con il pagamento della quota sociale viene inviata dal Segretario-Tesoriere una busta ed una scheda elettorale da restituire entro il termine di quindici giorni dalla data d’invio (risultante dal timbro postale), chiusa e priva di segni di riconoscimento, entro altra busta che rechi nome e cognome dell’elettore. Insieme con la scheda elettorale viene inviato a ciascun socio un elenco aggiornato di tutti i soci e soci fondatori.

La procedura telematica viene stabilita volta per volta dal Consiglio direttivo di concerto con il Collegio dei Probiviri. Essa deve assicurare la segretezza del voto e consentire la conservazione e archiviazione della documentazione relativa. Per l’elezione del Consiglio direttivo ogni socio può esprimere tre preferenze, di cui almeno una per un socio fondatore. La scheda (epistolare o telematica) che non rechi almeno una preferenza per un socio fondatore è nulla.

Nel giorno della scadenza elettorale le schede pervenute vengono scrutinate dal Collegio dei Probiviri (art. 7).

Risultano eletti i tre soci fondatori che avranno ottenuto il maggior numero di preferenze, indi gli altri due soci che avranno ottenuto di seguito il maggior numero di preferenze. In caso di parità di voti, prevale il socio più anziano d’età.

Redatto il verbale delle elezioni e compilate le liste complete delle preferenze, il Collegio dei Probiviri ne dà immediatamente notizia scritta agli eletti, per gli adempimenti di cui all’art. 4, comma 1. Le schede elettorali (o il printout della votazione per via telematica) vengono sigillate ed archiviate.

I risultati delle elezioni vengono comunicati all’Assemblea generale; ne viene altresì data notizia scritta a tutti i Soci da parte del Segretario-Tesoriere entro un mese dall’avvenuta elezione del Presidente, del Vice Presidente e del Segretario-Tesoriere in seno al Consiglio direttivo (art. 4).


Art. 6
– Il Segretario-Tesoriere tiene aggiornato l’elenco dei soci e notifica agli interessati eventuali morosità (relative sia alla quota associativa, sia all’abbonamento al periodico «Il Saggiatore musicale») entro il mese di aprile di ogni anno.


Art. 7
– Il Collegio dei Probiviri dura in carica cinque anni. È presieduto dal membro più anziano d’età. Esso presenta all’Assemblea generale una propria relazione. Il Collegio vigila sulla corretta applicazione del regolamento.

Il Collegio funge da commissione elettorale nell’assemblea generale dei soci. Ove uno o più membri del Collegio siano assenti, l’assemblea provvederà a nominare i sostituti.

Il Collegio funge altresì da commissione elettorale nello spoglio delle schede per l’elezione del Consiglio direttivo, per le modifiche dello statuto e del regolamento e per l’eventuale scioglimento dell’Associazione. In tale funzione esso può farsi sostituire, in parte o in toto, da consiglieri direttivi o da soci fondatori.


Art. 8
– Per le modifiche di Statuto e di Regolamento, previamente discusse dall’Assemblea generale, e per lo scioglimento dell’Associazione, previamente deliberato dall’Assemblea generale, vale la procedura epistolare stabilita dall’art. 5, comma 2. Il Consiglio direttivo ha facoltà di adottare la procedura telematica, conformemente a quanto stabilito dall’art. 5, comma 3.

Entro trenta giorni dalla discussione da parte dell’assemblea generale delle modifiche dello statuto e del regolamento ad essa proposte dal Consiglio direttivo, il Presidente ne informa per lettera i soci e li invita a pronunciarsi per iscritto entro i quindici giorni successivi, con le modalità stabilite dall’art. 5, commi 2 e 3.

Le modifiche di Regolamento sono definitivamente approvate con il voto favorevole di almeno la metà dei Soci, convalidato dal voto di almeno la metà dei Soci fondatori. Entro trenta giorni dalla deliberazione da parte dell’Assemblea generale dell’eventuale scioglimento dell’Associazione, il Presidente ne informa per lettera i soci e li invita a pronunciarsi per iscritto entro i quindici giorni successivi, con le modalità stabilite dall’art. 5, commi 2 e 3.